Sicurezza Sul Lavoro

La B.A.A.S. Studio è in grado di affiancare l’azienda per far fronte a tutte le prescrizioni legislative, tra cui alcune delle principali citate qui sotto

Sicurezza sul Lavoro - D.Lgs. 81/2008

La B.A.A.S. STUDIO svolge attività di prevenzione dei rischi lavorativi, di informazione, di formazione e assistenza in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Per contribuire alla riduzione degli infortuni e per far crescere una vera e propria cultura della sicurezza, B.A.A.S. STUDIO realizza e promuove la costante evoluzione di un sistema integrato di tutela del lavoratore e di sostegno alle imprese, efficiente e innovativo, capace di offrire strumenti mirati e personalizzati in base alle differenti esigenze.

Il lavoro nobilita l'uomo, la sicurezza lo salva!!

Occhio ai Pericoli anche nel Tempo Libero!!

D.V.R.

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è quel documento che il D.Lgs. 81/2008  ha imposto a tutte le aziende con almeno un lavoratore, anche socio, come mezzo per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro e dimostrare agli organi di controllo l’avvenuta Valutazione dei Rischi per tutelare la salute dei lavoratori.
Si tratta, quindi, di un documento obbligatorio che deve essere conservato presso la sede dell’azienda e serve principalmente a delineare tutti gli interventi che devono essere attuati per eliminare o ridurre i rischi e pericoli presenti all’interno dei luoghi di lavoro.
La mancata stesura del Documento di valutazione di rischi prevede una sanziona da 1000 a 4000 euro e la chiusura dell’attività.
Per la sua redazione è necessario analizzare la struttura aziendale e le attività operative per individuare i rischi e valutare i pericoli che gravano sulla sicurezza interna. Si tratta di un’attività complessa e in continua evoluzione. La B.A.A.S. Studio a supporto del management aziendale offre pertanto il servizio di assistenza alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi.  L’incarico per la stesura del DVR consiste in: Sopralluogo in sito; Verifica dei documenti attinenti la sicurezza; Analisi e individuazione dei rischi; Individuazione delle misure di prevenzione e protezione da attuare, compresa la formazione;
Elaborazione, consegna e spiegazione del documento al management;
Mantenimento del documento DVR aggiornato in base ai cambiamenti aziendali e/o legislativi.

Incarico R.S.P.P.

La nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è un obbligo non delegabile a carico del datore di lavoro sancito dal D.Lgs. 81/08 art.17 comma 2.
La mancata nomina è sanzionata con l’arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400 e con la chiusura dell’attività (allegato I)
Con l’assunzione dell’incarico esterno di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione da parte della B.A.A.S. Studio, l’azienda oltre a sgravarsi dalla necessità di formazione prevista per il ruolo, si dota di una risorsa flessibile e altamente qualificata in grado, tra l’altro:

– di gestire rapporti con gli enti di controllo;

– aggiornare il documento di valutazione dei rischi e gli altri documenti inerenti la gestione della sicurezza;

– coordinarsi con le attività svolte dal medico competente relativamente al piano sanitario e ai sopralluoghi previsti;

– gestire le riunioni periodiche di sicurezza col datore di lavoro, il Rappresentante dei lavoratori e il medico competente

– curare l’aggiornamento normativo/legislativo;
fornire un servizio di assistenza all’azienda circa le problematiche inerenti la sicurezza.

Formazione Preposti e Dirigenti

Il preposto ricopre un ruolo molto importante al di là del mero aspetto produttivo perché è una persona molto vicina ai lavoratori e ne conosce quindi, spesso meglio anche della proprietà, le mansioni e i rischi ad esse collegati e quindi è in grado di tutelarne la salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Fra le sue principali mansioni vi è quella del controllo che ogni singolo lavoratore si attenga sia alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro presente nel D. Lgs. 81/08 che a eventuali ulteriori disposizioni aziendali. Proprio il D. Lgs. 81/08 e la successiva integrazione con il D. Lgs. 106/09 ha definito in maniera chiara le attribuzioni in ambito lavorativo per i preposti alla sicurezza, assegnando loro, nel contempo, un’importanza che prima di tale decreto non era riconosciuta. Il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro stabilisce anche che le funzioni cui il preposto dovrà assolvere dovranno essere attribuite in modo tale che siano coerenti con le effettive mansioni che svolte in azienda, superando quindi anche titoli formali o qualificazioni giuridiche. Quindi il D. Lgs. 81/08, nel art. 2, specifica che il preposto venga incaricato in base alle sue competenze professionali e nei limiti imposti dalla gerarchia interna l’ufficio e gli oneri cui dovrà assolvere adeguati alle sue reali capacità. Come per tutti i responsabili addetti a una delle funzioni obbligatorie per legge (addetto primo soccorso, addetto antincendio) anche per i dirigenti e i preposti è previsto che il datore di lavoro si occupi di fornire loro una specifica e adeguata formazione a quello che sarà il loro incarico, nonché eventuali successivi corsi di aggiornamento dovuti a variazione nella normativa o a progressi tecnologici.

Formazione Addetti al Primo Soccorso

I Dal 3 febbraio 2005 è in vigore il “Regolamento sul pronto soccorso aziendale” (Decreto n. 388/2003), che obbliga le imprese e gli Enti a: designare gli addetti al pronto soccorso; formare gli addetti incaricati; attivare i servizi di pronto soccorso. Presso la sede dell’impresa/Ente e presso eventuali altre sedi distaccate deve essere presente un adeguato numero di incaricati della gestione delle emergenze.  A riguardo le “Linee Guida nazionali per l’applicazione del D.Lgs. 81/2008” ritengono indispensabile garantire la presenza minima di almeno due soccorritori per ogni sede. In caso di mancato adeguamento, la legge prevede sanzioni amministrative (da € 516,00 a € 4.131,00) e sanzioni penali che arrivano alla reclusione fino a sei mesi. Per aiutare le imprese e gli Enti ad adempiere agli obblighi previsti dalla normativa, la B.A.A.S. Studio organizza corsi di “PRONTO SOCCORSO” conformi ai contenuti del Decreto n. 388 del 15/07/2003. In particolare i partecipanti sono formati allo scopo di: acquisire conoscenze necessarie per saper allertare il sistema di soccorso; riconoscere un’emergenza sanitaria; attuare gli interventi di primo soccorso; conoscere i rischi specifici dell’attività svolta; acquisire capacità di intervento pratico. Al termine dei corsi ai partecipanti è rilasciato un attestato con valore legale come “addetti al pronto soccorso aziendale” avente validità triennale.  Classificazione delle aziende  Il Regolamento classifica le aziende in tre gruppi a seconda delle dimensioni e dei rischi presenti.  In ossequio alla normativa i corsi sono indirizzati a:  Gruppo A  Aziende a rischio di incidente rilevante; Aziende con oltre 5 lavoratori e con codice di tariffa INAIL di incidente infortunistico di inabilità permanente superiore a 4; Aziende del comparto agricolo con oltre 5 lavoratori a tempo indeterminato. Gruppo B  Aziende con 3 o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A  Gruppo C  Aziende con meno di 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo A Designazione degli incaricati al pronto soccorso  Le “Linee Guida Nazionali per l’applicazione del D.Lgs. 81/2008 consigliano un addetto per turno (anche durante la notte) ogni 30 dipendenti (in aziende non a rischio di incidente rilevante) ed al tempo stesso ritengono indispensabile garantire la presenza minima di almeno due soccorritori per coprire l’eventualità che l’infortunato sia uno dei soccorritori stessi. L’esperienza insegna che per garantire tali requisiti e mantenerli nel tempo è opportuno formare circa il 10 per cento dell’organico con un minimo di due addetti.  Per le aziende appartenenti al gruppo A i tempi minimi previsti sono di 16 ore, con i contenuti di cui all’allegato 3 del decreto.  Per tutte le altre aziende i tempi minimi sono ridotti a 12 ore con i contenuti di cui all’allegato 4 del decreto.  I corsi vanno ripetuti ogni 3 anni almeno per quanto attiene alle capacità di intervento pratico. .

Formazione Addetti Antincendio

(D.Lgs. 81/08 artt. 37 comma 9 e 46 – D.M. 02/09/21 )
A seguito della valutazione del rischio di incendio, eseguita secondo i criteri di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e al D.M. 02.09.21 e relativi allegati, il datore di lavoro ed il dirigente devono (art. 18 D.Lgs.81/08):
designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 (informazione ai lavoratori) e 37 (formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti);
Sempre sulla base della valutazione dei rischi è possibile identificare il livello di rischio d’incendio dell’intero luogo di lavoro o di parte di esso : tale livello può essere basso, medio o elevato.
In base alla classe di rischio in cui l’azienda rientra, i lavoratori incaricati di far parte della squadra antincendio dovranno frequentare: 
Corsi RISCHIO BASSO (4 ore)
– per attività a basso rischio di incendio;
Corsi RISCHIO MEDIO (8 ore)
– per attività a medio rischio di incendio;
Corsi RISCHIO ELEVATO (16 ore)
– per attività ad elevato rischio di incendio.

Cantieri Temporanei e Mobili

Le attività di consulenza svolte dalla B.A.A.S. Studio in materia di sicurezza dei cantieri temporanei o mobili, ai sensi del Testo Unico Sicurezza (DLgs 81/2008), comprendono: coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione; assistenza al coordinamento in progettazione ed in esecuzione; consulenza tecnica di cantiere; definizione dell’organigramma della sicurezza di cantiere; valutazione dei rischi del cantiere, definizione delle misure di prevenzione e protezione; redazione del Piano Sicurezza e Coordinamento – PSC; redazione del Piano Operativo di Sicurezza – POS; redazione del Piano Sostitutivo di Sicurezza – PSS; piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi – PIMUS; piani di emergenza. rilevamenti ambientali – aria, rumore, vibrazioni;.

E-Learning

La B.A.A.S. Studio è in grado offrire ai propri clienti la possibilità di effettuare la formazione in modalità E-Learning, comodamente da casa, tramite la propria piattaforma:  www.formazioneonline812008.it 

L’e-learning sfrutta infatti tutte le potenzialità rese disponibili da Internet al fine di fornire una formazione agli utenti che possono, in qualsiasi momento accedere ai contenuti dei corsi e al materiale didattico in ogni luogo esista una connessione alla rete internet.

Sono disponibili i seguenti corsi:

  • Formazione di Base per Lavoratori di 4 ore (online).
  • Formazione per Preposti di 4 ore (online), da completare in aula secondo l’accordo Stato-Regioni del Dicembre 2011, con ulteriori 4 ore.
  • Aggiornamento di 6 ore (online) per i lavoratori di tutti i settori, valido per 5 anni
  • Aggiornamento annuale per RLS (online) (Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza) di 4 e o 8 ore.
  • Formazione Antincendio Rischio Basso di 4 ore (online).

Formazione Base Sicurezza

L’Art. 37 del D.Lgs.81/08 prevede che il Datore di Lavoro provveda alla formazione di tutti i propri lavoratori secondo i contenuti e la durata previsti dall’Accordo tra il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero della Salute, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano e sanciti dalla Conferenza Stato-Regioni in data 21/12/2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11/01/2012. 

Per tutti settori, la formazione generale si pone l’obiettivo di formare i lavoratori sui concetti di Prevenzione e Sicurezza sul lavoro, prevedendo una durata di 4 ore conseguibili durante l’orario di lavoro anche in modalità E-learning.

I lavoratori, al termine della formazione generale, dovranno svolgere un corso aggiuntivo specifico in presenza, in funzione dei rischi e delle mansioni della propria azienda (secondo il Codice ATECO 2007).

Rischio Basso: 4 + 4 = 8 ore                          

Rischio Medio: 4 + 8 = 12 ore

Rischio Alto: 4 + 12 = 16 ore

La B.A.A.S. Studio è disponibile per altre consulenze in tema di Sicurezza sul lavoro:

1) Preparazione o aggiornamento del documento valutazione dei rischi (DVR)

Il documento valutazione dei rischi, deve essere effettuato da ogni azienda entro tre mesi dall’avvio dell’attività. Tale documento deve essere elaborato secondo quanto predisposto dal D.Lgs. 81/2008 (ex-D.Lgs. 626/94) e deve contenere una valutazione dettagliata dei rischi presenti negli ambienti di lavoro.

B.A.A.S. Studio è in grado di provvedere alla redazione del documento di valutazione dei rischi, effettuando sopralluoghi ed analisi nei luoghi di lavoro, al fine di individuare gli eventuali rischi connessi e pianificare gli opportuni adeguamenti.

2) Valutazione rischio incendio

Il datore di lavoro dell’azienda deve effettuare la valutazione del rischio incendio al fine di adottare i provvedimenti necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e delle persone presenti nel luogo di lavoro. Tali provvedimenti devono comprendere la prevenzione dei rischi, la formazione ed informazione dei lavoratori e le misure tecnologiche da porre in atto.

La B.A.A.S. Studio provvede ad effettuare la Valutazione Rischio Incendio in conformità ai criteri di cui all’allegato I del D.M. 10/03/1998. La classificazione del livello di rischio incendio dei luoghi di lavoro è prevista in una delle tre categorie: elevato – medio – basso.

3) Piano di emergenza

Il Piano di Emergenza, il cui obbligo di elaborazione a cura del datore di Lavoro è previsto dal D.Lgs.81/08 , ha l’obiettivo di affrontare in anticipo le situazioni di rischio e consentire al personale (e/o gli eventuali visitatori presenti) di abbandonare con tempestività il luogo di lavoro o la zona pericolosa.

Il piano di emergenza deve contenere le procedure, identificate in base alla valutazione preliminare dei rischi, da applicare ai vari tipi di emergenze ipotizzabili nella struttura, oltre che precisare i compiti del responsabile della sicurezza e di tutti gli addetti con incarichi specifici.

La B.A.A.S. Studio provvede a redigere il Piano di Emergenza tenendo presente questi criteri, in conformità a quanto richiesto dal D.Lgs.81/2008.

4) Valutazione del rischio chimico

Il D.Lgs. 81/2008 prevede che nelle attività con presenza di agenti chimici, sostanze, prodotti (in forma di fumi, gas e polveri), il datore di lavoro debba effettuare la valutazione rischio chimico che va ad integrare la valutazione generale dei rischi .

Il datore di lavoro deve quindi procedere, in via preliminare, all’identificazione di tutti gli agenti chimici utilizzati e valutare se possono comportare un rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori.

La B.A.A.S. Studio provvede ad effettuare la Valutazione Rischio Chimico in conformità ai criteri dell’art.223 del D.Lgs. 81/2008.

5) Valutazione rischio esposizione rumore / Fonometria

Il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare il rumore al fine di calcolare le esposizioni quotidiane dei lavoratori secondo quanto previsto dal D.Lgs.81/2008.

La B.A.A.S. Studio provvede ad effettuare il Rischio Esposizione Rumore / Fonometria in conformità ai criteri dell’art.190 del D.Lgs. 81/2008.

6) Valutazione rischio vibrazioni

Il D.Lgs. 81/2008 in merito alle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche prescrive specifiche metodiche di individuazione e valutazione dei rischi associati all’esposizione a vibrazioni del sistema mano-braccio (HAV) e del corpo intero (WBV), oltre che a specifiche misure di tutela, che vanno documentate nell’ambito del documento di valutazione dei rischi derivanti da vibrazioni meccaniche.

La B.A.A.S. Studio provvede ad effettuare la Valutazione Rischio Vibrazioni in conformità alle prescrizioni di legge dell’art.202 D.Lgs.81/2008;

7)  Valutazione rischio Campi Elettromagnetici CEM

 Il Decreto Legislativo 81/08 ha fissato i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i Rischi per la salute e la sicurezza derivante dall’esposizione ai Campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz) durante il lavoro. Le disposizioni del D. Lgs. riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall’assorbimento di energia, nonché da correnti di contatto, ma non disciplinano la protezione da eventuali effetti a lungo termine e non riguardano i rischi risultanti dal contatto con i conduttori in tensione.

 Dal 1 Luglio 2016 è recepita la Direttiva 2013/35/UE in materia di disposizioni minime di sicurezza e salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici.

La B.A.A.S. Studio provvede ad effettuare la Valutazione CEM in conformità alle prescrizioni di legge dell’art.209  D.Lgs.81/2008 con l’utilizzo di strumentazioni di ultima generazione;

8) Gestione pratiche ed autorizzazioni

9) Sorveglianza sanitaria – Medico competente – Protocollo Sanitario

L’organizzazione di B.A.A.S. Studio è sviluppata per poter offrire ai propri clienti un servizio completo ed efficiente. Ciò può realizzarsi grazie alla presenza di un team di professionisti altamente specializzati in ogni settore della sicurezza sul lavoro. Grazie ad una collaborazione stretta fra professionisti siamo in grado di fornire al Medico Competente tutte le informazioni necessarie circa i rischi specifici presenti nell’azienda in modo tale da stabilire il corretto protocollo di sorveglianza sanitaria più specifico all’attività.

10)Assunzione incarico Medico Competente e svolgimento sorveglianza sanitaria:

Il Medico Competente deve essere nominato nei casi previsti dalla normativa vigente. In generale in aziende i cui dipendenti sono soggetti ai rischi specifici per la salute elencati nel D.Lgs. 81/08.

Siamo specializzati nell’assunzione dell’incarico del medico competente (nomina medico competente) e nella successiva sorveglianza sanitaria del personale aziendale. I nostri medici competenti, stabilito il protocollo sanitario più idoneo, attivano le visite mediche preventive e periodiche necessarie al rilascio del giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Non aspettare che sia troppo tardi...

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